Fallimenti

Mi occupo di consulenze tecniche nell’ambito delle procedure fallimentari e nei concordati fallimentari, intervenendo come esperto di valutazioni immobiliari e due diligence: dal mio studio di Torino, offro la mia consulenza in tutta Italia.

Il fallimento è una procedura che ha il fine di liquidare i beni di un’azienda o di una società commerciale (il debitore) che “non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267): il compito di dichiarare il fallimento spetta al tribunale sulla base della verifica delle condizioni necessarie.

Nel corso della procedura, il giudice fallimentare si avvale della figura del curatore fallimentare, al quale affida l’incarico di liquidare i creditori sulla base di regole definite dal codice di procedura civile: il curatore fallimentare ha la facoltà di nominare un consulente tecnico che svolgerà la consulenza estimativa sugli immobili coinvolti nella procedura.

Il ruolo dell’architetto come consulente tecnico nella procedura fallimentare

La valutazione immobiliare svolta dall’architetto nominato come consulente tecnico deve esprimere il valore dell’immobile sulla base di criteri rigorosi di scrupolosità e chiarezza, definiti non solo dal metodo estimativo ma dallo stesso codice di procedura civile, che dal 2015 ne ha integrato le regole.

La stima deve quindi indicare in modo chiaro:

  • la superficie commerciale dell’immobile e come è stata determinata
  • come è stato determinato il valore specifico a metro quadro
  • esplicitare il metodo estimativo utilizzato e i coefficienti moltiplicatori, riduttivi o maggiorativi.

Il fine ultimo della valutazione estimativa, espresso nella relazione che la conclude, è evitare ogni margine di interpretazione del valore dell’immobile e limitare le possibili contestazioni, anche a distanza di tempo dall’esecuzione della valutazione. È quindi fondamentale che la relazione sia redatta in modo chiaro e comprensibile da tutte le parti coinvolte nella procedura fallimentare.

Il concordato fallimentare

La procedura concorsuale o concordato fallimentare è alternativa alla procedura fallimentare: il legale incaricato – eventualmente affiancato dalla figura del commercialista – guida il concordato riunendo i creditori e costruendo un progetto di restituzione parziale del debito, quindi lo presenta al giudice e definisce gli accordi tra le parti coinvolte.

All’interno del concordato fallimentare, l’intervento del tecnico estimatore può avvenire:

  • su incarico privato conferito dal soggetto che intende chiedere il concordato. In questo caso il consulente esegue la stima prima dell’avvio della procedura concorsuale
  • in ambito giudiziario, a procedura concorsuale avviata: per poter omologare il concordato, il giudice affida al tecnico estimatore la verifica della stima eseguita in via privata dal soggetto che ha richiesto il concordato.

Nel corso della procedura concorsuale, la figura del tecnico estimatore è dirimente per definire e certificare il valore del bene oggetto del concordato: la stima deve essere dunque chiara, circostanziata e specifica per permettere di arrivare all’accordo tra le parti ed evitare che il concordato fallisca.

Anche in questo caso, la perizia estimativa rispetta i criteri e le regole definite dal metodo estimativo e dal codice di procedura civile.

Consulenza per i fallimenti e i concordati fallimentari

Potete contattarmi per informazioni più dettagliate sulla mia attività relativa ai fallimenti e ai concordati fallimentari e per chiedere la mia collaborazione e nominarmi come esperto per la consulenza estimativa.